Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 9

Specialisti tecnici degli enti di ricerca

In vigore dal 21 lug 1983
In relazione alle particolari esigenze funzionali e finalità istituzionali degli enti di ricerca è previsto, quale livello differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli assistenti tecnico-professionali. Il suddetto livello differenziato è conferito agli assistenti tecnico-professionali, con anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari professionalità e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli enti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Specialisti tecnici degli enti di ricerca (Art. 9 Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.) — Testo vigente | Portale Normativo