Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 11

Conferimento della qualifica di dirigente

In vigore dal 21 lug 1983
La qualifica di dirigente è conferita, nei limiti dei posti di organico, agli appartenenti alle qualifiche di collaboratore, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico, collaboratore tecnico coordinatore ed esperto di gestione, in possesso di una anzianità di complessivo servizio nelle suddette qualifiche di almeno cinque anni. Il conferimento della qualifica di dirigente è effettuato con le modalità di cui al quarto comma dell' della legge 23 aprile 1981, n. 155. I regolamenti organici degli enti con personale in servizio stabilmente all'estero potranno prevedere forme sostitutive del colloquio indicato nella norma citata nel precedente comma, che non richiedano la presenza in sede del candidato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-11

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Conferimento della qualifica di dirigente (Art. 11 Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.) — Testo vigente | Portale Normativo