Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 15

Inquadramento nei livelli retributivi

In vigore dal 21 lug 1983
L'inquadramento economico nei livelli retributivi di appartenenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 è effettuato con i criteri seguenti: A) per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o dalla successiva data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella stessa qualifica, all'anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al 29 dicembre 1978 è aggiunto per intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1982. L'anzianità riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 citato è quella corrispondente alla classe ed agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 in base allo stesso decreto, esclusi quelli derivanti da benefici combattentistici o per nascita di figli, ovvero dall'applicazione del sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 medesimo, maggiorata dell'anzianità nella classe o nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre 1978. Per il personale assunto successivamente al 29 dicembre 1978 e rimasto nella stessa qualifica l'anzianità è valutata per intero; B) per il personale pervenuto a livello superiore o inquadrato in ruolo dopo il 29 dicembre 1978 l'anzianità posseduta nel livello inferiore o in posizione non di ruolo, determinata in base alla precedente lettera A), è valutata nelle misure percentuali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cui si aggiunge per intero l'anzianità maturata successivamente al passaggio di livello. Anche per il personale pervenuto a qualifica superiore o inquadrato in ruolo tra il 30 dicembre 1975 ed il 29 dicembre 1978 si applica l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. I livelli di riferimento sono quelli previsti dal presente decreto; C) le anzianità maturate in qualifiche ulteriormente inferiori non considerate ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono valutate al 2% per ogni anno o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio di ruolo ed in posizione di salariato di ruolo ed all'1% per ogni anno di servizio non di ruolo, calcolato sul corrispondente valore iniziale di livello. Il relativo valore monetario è temporizzato sul livello retributivo di definitivo inquadramento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche al personale che al 31 dicembre 1982 rivestiva la prima qualifica professionale o quella di collaboratore tecnico professionale; D) per il personale dirigente si considera per intero l'anzianità di qualifica posseduta; al valore così determinato si aggiunge quanto derivante dalla valutazione delle anzianità di servizio per gli anni trascorsi in qualifiche dirigenziali inferiori e direttive valutate al 2% annuo o proporzionalmente per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni sui corrispondenti trattamenti economici iniziali. Il servizio prestato nella qualifica di dirigente eccedente i primi due anni è valutato nei confronti dei dipendenti appartenenti a qualifiche dirigenziali superiori sulla base dello stipendio indicato nella nota 1 della tabella degli stipendi allegata al presente decreto. Le anzianità da direttivo da valutare nel settimo livello sono quelle trascorse in qualifiche inferiori a direttore od equiparato; le anzianità da valutare nell'8° livello sono quelle trascorse nella qualifica di direttore od equiparate. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate, alla classe o scatto immediatamente inferiore. L'eventuale eccedenza temporale o monetaria, ferma restando la corresponsione di questa ultima, viene utilizzata ai fini dell'ulteriore acquisizione di classi o scatti. Ai fini della temporizzazione dell'eccedenza monetaria questa va valutata rapportandola ad 1/24 della classe o scatto da conseguire. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale, previsto dal presente decreto per il corrispondente livello retributivo. Per il personale appartenente alle qualifiche dei ruoli tecnico, professionale di seconda qualifica e tecnico professionale, escluso il collaboratore, il suddetto beneficio non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente ed il nuovo stipendio iniziale della corrispondente qualifica del ruolo amministrativo. Le anzianità di inquadramento nei nuovi livelli retributivi o nelle qualifiche di cui all' non possono essere comunque inferiori a quelle acquisite con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, al 31 dicembre 1982. Nei confronti del personale appartenente alla ex categoria direttiva con la qualifica di consigliere capo od equiparata si intende conferita, ai soli fini dell'applicazione del precedente primo comma, la quarta classe di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, dalla data, comunque non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 411, in cui abbia maturato l'anzianità complessiva di categoria richiesta per l'accesso alla qualifica superiore del preesistente ordinamento. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica rivestita previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le maggiorazioni percentuali di cui al successivo applicate alla differenza rispetto a tale stipendio di quello iniziale stabilito dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-15

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Inquadramento nei livelli retributivi (Art. 15 Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.) — Testo vigente | Portale Normativo