Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici

Art. 13

Passaggi di qualifica

In vigore dal 21 lug 1983
Nei passaggi a qualifica di livello immediatamente superiore conseguiti successivamente al 1 gennaio 1983, l'inquadramento nel livello retributivo superiore avverrà aggiungendo al relativo valore iniziale il valore corrispondente all'anzianità maturata nel livello di provenienza, valutata al 60% sul nuovo livello. Per le qualifiche dirigenziali al nuovo valore iniziale di qualifica si aggiunge il corrispettivo economico derivante dall'applicazione del 2% per ogni anno, o proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, di anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza dirigenziali e direttive e calcolato sul relativo livello retributivo. In ogni caso il beneficio conseguibile dal passaggio di livello non sarà inferiore ad una classe calcolata sul nuovo livello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-06-25;346#art-dsr-13

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Passaggi di qualifica (Art. 13 Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.) — Testo vigente | Portale Normativo