Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 13

Personale addetto alle stazioni radio

In vigore dal 21 dic 1982
Quando nel ruolo della società non sia disponibile personale radiotelegrafista, l'armatore o la società potranno assumere detto personale tra i radiotelegrafisti compresi in un apposito elenco in cui saranno inclusi gli operatori che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da quello della marina mercantile che li accerteranno mediante un esame, le cui norme saranno concordate tra i due Dicasteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-13

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Personale addetto alle stazioni radio (Art. 13 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo