Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 8

Tariffe

In vigore dal 21 dic 1982
Le tariffe da applicare per i servizi di telecomunicazioni svolti attraverso le stazioni radioelettriche di bordo sono quelle stabilite secondo le forme previste dal codice p.t.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-8

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Tariffe (Art. 8 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo