Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi
Art. 9
Contabilità
In vigore dal 21 dic 1982
I conti di debito e di credito relativi ai servizi di
telecomunicazioni tra le stazioni radioelettriche di bordo gestite dalla società e le stazioni costiere italiane sono compilati mensilmente dall'Amministrazione ed inviati alla società per la liquidazione.
All'Amministrazione verrà rimesso inoltre dalla società l'importo
da essa percetto relativamente ai conti inviati dalle amministrazioni o compagnie estere per la liquidazione.
La società può liquidare anche direttamente alle amministrazioni o compagnie estere interessate i conti di cui al comma precedente; in tal caso le contabilità relative sono scambiate e liquidate dalla società secondo la normativa e gli accordi internazionali vigenti, previo il relativo benestare della Amministrazione.
Le operazioni di saldo devono essere effettuate entro un anno a
decorrere dal mese in cui i singoli conti sono stati inviati alla società, la quale è tenuta a comunicare l'accettazione dei conti stessi entro quattro mesi dal loro invio da parte dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-9