Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 9

Contabilità

In vigore dal 21 dic 1982
I conti di debito e di credito relativi ai servizi di telecomunicazioni tra le stazioni radioelettriche di bordo gestite dalla società e le stazioni costiere italiane sono compilati mensilmente dall'Amministrazione ed inviati alla società per la liquidazione. All'Amministrazione verrà rimesso inoltre dalla società l'importo da essa percetto relativamente ai conti inviati dalle amministrazioni o compagnie estere per la liquidazione. La società può liquidare anche direttamente alle amministrazioni o compagnie estere interessate i conti di cui al comma precedente; in tal caso le contabilità relative sono scambiate e liquidate dalla società secondo la normativa e gli accordi internazionali vigenti, previo il relativo benestare della Amministrazione. Le operazioni di saldo devono essere effettuate entro un anno a decorrere dal mese in cui i singoli conti sono stati inviati alla società, la quale è tenuta a comunicare l'accettazione dei conti stessi entro quattro mesi dal loro invio da parte dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-9

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Contabilità (Art. 9 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo