Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 11

Installazione e manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi

In vigore dal 21 dic 1982
Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi possono essere forniti direttamente dalla società all'armatore od acquistati da quest'ultimo presso terzi, purchè gli apparati stessi rispondano ai requisiti di cui al precedente . L'installazione e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi sono regolamentate come segue: a) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in noleggio dalla società è dovuto dall'armatore un contributo di primo impianto nonché un canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione; b) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in vendita dalla società è dovuto dall'armatore un canone annuo di esercizio e manutenzione; c) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori non forniti dalla concessionaria è dovuto alla stessa un canone annuo di esercizio e manutenzione. L'installazione degli apparati e degli equipaggiamenti accessori deve essere comunque effettuata a cura della società e, per i casi previsti alle lettere b) e c) del precedente comma del presente articolo, l'armatore è tenuto a corrispondere le relative spese. È consentito alla società di far eseguire a terzi i lavori per la riparazione degli apparati radioelettrici di bordo, ferme restando le responsabilità derivanti alla società stessa in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione dei lavori e la manutenzione degli apparati stessi. I canoni, i contributi e le spese d'impianto di cui ai precedenti commi sono stabiliti mediante la stipulazione di contratti tipo di cui agli articoli 374 e 379 del codice p.t. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione la società e gli armatori concorderanno i nuovi contratti tipo regolanti i reciproci rapporti che saranno sottoposti all'approvazione, mediante decreto, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile. Prima della emanazione dei relativi provvedimenti i rapporti tra le parti restano regolati dai contratti-tipo già stipulati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-11

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Installazione e manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi (Art. 11 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo