Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 15

Divieto di cessione

In vigore dal 21 dic 1982
La presente concessione non può formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma senza l'assenso dell'Amministrazione. La cessione totale o parziale della presente concessione deve essere approvata dallo stesso organo competente al rilascio della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di cessione (Art. 15 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo