Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 19

Decadenza

In vigore dal 21 dic 1982
In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione, a norma dell'art. 191 del codice p.t., pronuncia la decadenza della concessione. In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'Amministrazione può assumere in gestione diretta gli impianti medesimi ovvero accordare la gestione stessa in concessione ad altra società. Ove sia pronunciata la decadenza, l'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi e non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-19

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Decadenza (Art. 19 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo