Art. 1

In vigore dal 21 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'atto di sottomissione approvato con decreto ministeriale 1 ottobre 1947 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 dicembre 1947 - concernente la concessione alla Società italiana radiomarittima S.p.a. - SIRM per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, modificato con atto aggiuntivo 10 maggio 1955, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 20 luglio 1955; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 18 dicembre 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società italiana radiomarittima - SIRM, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 15 maggio 1968; Considerato che la convenzione di cui trattasi è scaduta il 6 ottobre 1980 e che si è riconosciuta l'opportunità di assentire nuovamente, per un periodo di quindici anni, alla Società italiana radiomarittima - SIRM la concessione non in esclusiva dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di talune classi di navi italiane; Riconosciuta, altresì, la necessità di sanare, con l'approvazione della convenzione cui si riferisce il presente decreto, i rapporti di fatto svoltisi dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto medesimo; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della marina mercantile; Decreta: . Sono concessi non in esclusiva alla Società italiana radiomarittima - SIRM, alle condizioni, modalità, limitazioni ed obblighi stabiliti dall'acclusa convenzione, stipulata il 29 settembre 1982, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per le classi di navi determinate nella convenzione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-rd-1

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