Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 10

Interruzione del servizio radioelettrico

In vigore dal 21 dic 1982
In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere nessun compenso è dovuto alla società.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-10

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Interruzione del servizio radioelettrico (Art. 10 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla Societa' italiana radiomarittima - SIRM per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo