Art. 6
In vigore dal 22 dic 1992
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla applicazione del presente decreto ed esercita il controllo nei confronti dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari.
Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo e per gli accertamenti tecnici sono a carico dei costruttori, degli importatori e dei loro mandatari, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'articolo
- La L. 19 dicembre 1992, n.489 ha disposto(con l'art. 2, comma 2 lettera a)) che "Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;673#art-6