Art. 3

In vigore dal 22 dic 1992
Il presente decreto non si applica ai mezzi di sollevamento già in uso ovvero destinati ad essere impiegati a bordo di navi, per le ferrovie e per il relativo materiale rotabile, per le funicolari e teleferiche e corrispondenti cabine o seggiovie. È fatto salvo quanto previsto e disposto dall'art. 171, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Note all'articolo

  • La L. 19 dicembre 1992, n.489 ha disposto(con l'art. 2, comma 2 lettera a)) che "Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;673#art-3

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