Art. 2
In vigore dal 22 dic 1992
Ai fini del precedente :
a) per mezzi di sollevamento si intendono le funi metalliche, le catene a maglie in tondino di acciaio ed i ganci destinati ad operazioni di sollevamento o di trasporto;
b) con il termine "attestazione" si intende una dichiarazione del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea, nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti specificati nell'allegato e relativi rispettivamente alle funi metalliche, alle catene e ai ganci dei mezzi di sollevamento;
c) con la locuzione "contrassegno" si intendono i simboli apposti o comunque collegati in modo leggibile, indelebile ed inamovibile con i mezzi di sollevamento. Il simbolo può consistere in un marchio di fabbricazione ovvero in una piastrina o in un anello solidamente fissato.
Note all'articolo
- La L. 19 dicembre 1992, n.489 ha disposto(con l'art. 2, comma 2 lettera a)) che "Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;673#art-2