Art. 4

In vigore dal 22 dic 1992
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire un milione per ogni fune o catena di lunghezza non superiore ad un metro, nonché per ogni gancio, fino ad un massimo di lire tre milioni. I relativi proventi sono devoluti allo Stato. All'accertamento e alla contestazione provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ed i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali uffici sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'articolo

  • La L. 19 dicembre 1992, n.489 ha disposto(con l'art. 2, comma 2 lettera a)) che "Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;673#art-4

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