Art. 5

In vigore dal 22 dic 1992
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico i dati tecnici di cui all'allegato, relativi all'attestazione ed al contrassegno delle funi metalliche, delle catene e dei ganci di cui al presente decreto.

Note all'articolo

  • La L. 19 dicembre 1992, n.489 ha disposto(con l'art. 2, comma 2 lettera a)) che "Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;673#art-5

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