Art. 1

In vigore dal 22 dic 1992
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Viste le direttive n. 73/361 del 19 novembre 1973 e n. 76/434 del 13 aprile 1976 emanate rispettivamente dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità europee, concernenti l'attestazione ed il contrassegno di funi metalliche, catene e ganci; Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: . I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno conformi alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, il quale ne forma parte integrante. Il contrassegno deve contenere almeno: a) il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea; b) gli estremi della relativa attestazione. Gli elementi di cui alla precedente lettera a) possono essere espressi in codice ovvero con il marchio distintivo dell'impresa, purchè siano stati preventivamente depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore diretto le attestazioni ed i contrassegni previsti dal presente decreto devono essere espressi in lingua italiana. Il contrassegno deve essere apposto su ogni fune metallica o su un tratto di catena o su ogni gancio. Il tratto di catena corrisponde alla lunghezza massima di un metro lineare ovvero al numero massimo di venti maglie se inferiori al metro lineare.

Note all'articolo

  • La L. 19 dicembre 1992, n.489 ha disposto(con l'art. 2, comma 2 lettera a)) che "Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;673#art-1

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