Art. 9

In vigore dal 27 lug 1982
È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata: a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali; b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati. Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione. — Testo vigente | Portale Normativo