Art. 5

In vigore dal 4 feb 2001
Ai comuni competono: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio; b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi ; c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b); d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b); e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2000, n. 422, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-5

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