Art. 3

In vigore dal 27 lug 1982
Allo Stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività connesse con la applicazione del presente decreto; b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre; c) le deroghe di cui al successivo con decreto del Ministro della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-3

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