Art. 4

In vigore dal 4 feb 2001
Alle regioni competono: a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali; b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare; c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi; e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all' del presente decreto; f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1. Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità. I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali. I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2000, n. 422, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-4

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