Art. 8

In vigore dal 4 feb 2001
1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall', comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione. 2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 2000, n. 422, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione. — Testo vigente | Portale Normativo