Art. 2

In vigore dal 27 lug 1982
Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata; b) "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a); c) "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo ; d) "periodo di campionamento" è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione. — Testo vigente | Portale Normativo