Art. 9
9 / 12In vigore dal 27 lug 1982
È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:
a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali;
b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.
Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-9