Art. 11

In vigore dal 27 lug 1982
Il primo "periodo di campionamento" di cui allo dovrà riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto. Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-11

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