Art. 7

In vigore dal 18 lug 1982
Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri, sono autorizzate, per le funzioni svolte, a conoscerle.
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Art. 7 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.). — Testo vigente | Portale Normativo