Art. 7
In vigore dal 18 lug 1982
Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri, sono autorizzate, per le funzioni svolte, a conoscerle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-7