Art. 3

In vigore dal 18 lug 1982
Fatti salvi i controlli previsti dall' del regolamento (CEE) n. 283/72 e dall' del regolamento (CEE) n. 729/70, il numero delle imprese soggette al controllo sistematico di cui al primo comma dell' del presente decreto, nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento dei controlli, sono annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento interno delle politiche comunitarie. I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU. Le imprese da controllare devono essere scelte secondo criteri che garantiscono la rappresentatività della loro ripartizione secondo l'importanza finanziaria che esse rivestono nell'ambito del sistema di finanziamento del FEOGA - sezione garanzia. Tuttavia, nel corso del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disciplina, i controlli sistematici possono essere limitati alla metà del numero di imprese risultante dall'applicazione del secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-3

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