Art. 5
In vigore dal 18 lug 1982
Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarità ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del codice di procedura penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-5