Art. 5

In vigore dal 18 lug 1982
Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarità ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del codice di procedura penale.
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Art. 5 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.). — Testo vigente | Portale Normativo