Art. 4
In vigore dal 18 lug 1982
I controlli sono effettuati da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni centrali interessate.
Per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi abilitati al pagamento delle spese per gli interventi di mercato.
I funzionari, nell'espletamento dell'incarico, si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria.
Ai fini del controllo, i funzionari incaricati hanno facoltà di accedere nella sede legale dell'impresa, nonché nei locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attività.
L'imprenditore ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli addetti ai controlli, i documenti commerciali da esso tenuti, la corrispondenza attinente alle operazioni FIOGA, nonché di rilasciare estratti o copie dei documenti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-4