Art. 4

In vigore dal 18 lug 1982
I controlli sono effettuati da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni centrali interessate. Per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi abilitati al pagamento delle spese per gli interventi di mercato. I funzionari, nell'espletamento dell'incarico, si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria. Ai fini del controllo, i funzionari incaricati hanno facoltà di accedere nella sede legale dell'impresa, nonché nei locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attività. L'imprenditore ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli addetti ai controlli, i documenti commerciali da esso tenuti, la corrispondenza attinente alle operazioni FIOGA, nonché di rilasciare estratti o copie dei documenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.). — Testo vigente | Portale Normativo