Art. 9
In vigore dal 18 lug 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1982
PERTINI
SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - FORMICA - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-9