Art. 9

In vigore dal 18 lug 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - FORMICA - BARTOLOMEI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 25
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Art. 9 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.). — Testo vigente | Portale Normativo