Art. 6
In vigore dal 18 lug 1982
Qualora un'impresa abbia sede in altro Stato membro, ma il pagamento o la riscossione dell'importo considerato nel sistema di finanziamento del FEOGA, abbia avuto o avrebbe dovuto aver luogo in Italia, gli organismi abilitati, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, su richiesta degli organi competenti dello Stato membro interessato, sono tenuti a fornire, ai fini del controllo, le necessarie informazioni riguardanti l'impresa, purchè esse non siano in contrasto con altra norma posta a tutela di particolari interessi nazionali.
I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientrati nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-6