Art. 5
In vigore dal 25 giu 1982
L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
"L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:
1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue;
2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.
Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficoltà equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato può consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficoltà equivalente nelle due lingue.
D'intesa tra commissario del Governo e provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonché le modalità per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.
Tali criteri e modalità devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-5