Art. 4
In vigore dal 25 giu 1982
Il terzo ed il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti:
"Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente
titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.
Gli attestati hanno validità di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-4