Art. 7
In vigore dal 25 giu 1982
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
"I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-7