Art. 8

In vigore dal 25 giu 1982
All', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente frase: "Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-8

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