Art. 10

In vigore dal 25 giu 1982
Il primo, il secondo ed il terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti: "Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano. Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio. Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-10

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