Art. 1
In vigore dal 25 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale pei il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e del lavoro della previdenza sociale;
Decreta:
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Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.
Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;327#art-1