Art. 11

In vigore dal 25 giu 1982
Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.
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Art. 11 Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo