Art. 14
Clausola finanziaria
In vigore dal 25 giu 1982
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1982
Atti di Governo n. 39, foglio n. 22.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;339#art-14