Art. 13

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;339#art-13

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Art. 13 Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo