Art. 8

In vigore dal 25 giu 1982
Il trasferimento del personale di cui agli nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all' si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;339#art-8

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