Art. 7

In vigore dal 25 giu 1982
La commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall'art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all' e dell'esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'interno. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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Art. 7 Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo