Art. 4

In vigore dal 25 giu 1982
Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;339#art-4

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