Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 25 giu 1982
Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;339#art-13