Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 giu 1982
Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;339#art-11