Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Capo VI
Art. 25
Deliberazione del conto consuntivo
In vigore dal 29 lug 1982
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.
II conto consuntivo, accompagnato dalla, relazione illustrativa del rettore e dagli allegati, è predisposto dall'ufficio ragioneria almeno 15 giorni prima del termine di cui al successivo quinto comma del presente articolo ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo , da allegare al predetto conto.
La relazione rettorale illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Università ed i fatti economicamente rilevanti verificatesi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
Nella relazione devono inoltre essere evidenziati:
1) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;
2) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei crediti e dei debiti;
4) i risultati generali del conto economico.
Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell' esercizio finanziario; unitamente ai bilanci delle gestioni di cui al precedente viene trasmesso entro 30 giorni dalla data di deliberazione direttamente alla Corte dei conti, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro per conoscenza.
Per le aziende agrarie il conto consuntivo verrà redatto secondo gli schemi di cui agli allegati O, P, Q.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-25