Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo I

Art. 3

Integrità e universalità del bilancio

In vigore dal 20 giu 1982
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'Università ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-3

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Art. 3 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Integrità e universalità del bilancio | Portale Normativo