Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo I

Art. 7

Avanzo e disavanzo di amministrazione

In vigore dal 20 giu 1982
Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformità dell'allegato E. L'avanzo di amministrazione è iscritto come prima voce del bilancio. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Il Consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-7

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Art. 7 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Avanzo e disavanzo di amministrazione | Portale Normativo