Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università›Titolo I
Art. 9
Variazioni e storni di bilancio
In vigore dal 20 giu 1982
Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Nei casi di urgenza può provvedere il rettore, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio di amministrazione.
Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-9